Struttura e natura della responsabilità da reato degli enti: profili storici, dogmatici, comparati.

2015 
Il lavoro in esame ha avuto ad oggetto un'ampia disamina, di tipo storico-comparato, di uno dei dogmi piu risalenti della dottrina penalistica contemporanea, ovvero il principio del "societas delinquere non potest". In particolare, attraverso l'osservazione del fenomeno corporativo nelle varie epoche storiche, e stato possibile mettere in evidenza la relativita storica del societas delinquere non potest, ovvero il suo "ontologico" carattere di principio condizionato dalla necessita politica e dall'esigenza criminale propria della fase storica considerata. Si e proceduto, pertanto, a ripercorrere la lunga storia del delitto corporativo nell'Europa continentale, partendo dall'iniziale riconoscimento della capacita criminale degli enti durante i secoli XII-XIII, passando per le teorizzazioni della scuola dei Glossatori e dei Commentatori medioevali, fino a giungere al periodo illuminista, con l'affermarsi del principio individualistico e la soppressione del sistema delle corporazioni. L'attenzione si e quindi concentrata sulla disamina delle scelte normative compiute negli ultimi due secoli dai principali legislatori continentali, indirizzate nel senso del riconoscimento dell'assoluta incapacita delle persone giuridiche di commettere reati. Si sono pertanto passati in rassegna i principali argomenti addotti dalla prevalente dottrina europea, nel corso dei secoli XIX-XX, a sostegno del principio del "societas delinquere non potest": la lunga discussione, sviluppatasi nel dibattito penalistico, intorno alla prospettazione di un'autentica responsabilita penale delle persone giuridiche si e, infatti, incentrata, nel corso del tempo, soprattutto sul profilo della sua difficile compatibilita con i principi fondamentali e con le categorie dogmatiche del diritto penale classico. Invero, le principali obiezioni sollevate dalla dottrina fedele all'antico brocardo "societas delinquere non potest" si sono fondate sull'asserita incapacita di azione, di colpevolezza e di pena della persona giuridica, la quale, per essere strutturalmente incapace di agire dolosamente o colposamente, non avrebbe potuto essere destinataria di alcun giudizio di rimprovero giuridico-penale, ne risentire degli effetti, afflittivi e rieducativi, della sanzione criminale. Dopo aver passato in rassegna le varie argomentazioni teoriche addotte dai fautori della tesi dell'incapacita di azione e di colpevolezza della persona giuridica, si e quindi proceduto ad affrontare la nodale questione della possibile configurabilita di un'azione e di una colpevolezza proprie dell'ente, quali basi per la costruzione di un autentico paradigma di responsabilita penale, che possa considerarsi compatibile con i principi costituzionali. In tal senso, nella presa d'atto dell'incapacita del solo paradigma individualistico a fornire risposte adeguate ai problemi tipici delle complesse societa moderne, e sulla scia delle piu recenti prese di posizione di voci autorevoli della penalistica tedesca e spagnola, si e proceduto alla ricerca, nell'ambito della fenomenologia corporativa, di equivalenti funzionali alle categorie dogmatiche proprie dell'illecito della persona fisica, al fine di delineare i tratti caratteristici di una responsabilita propria della persona giuridica, da considerare quale possibile terza via del sistema sanzionatorio penale.
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