Il problema del permesso premio ai condannati per fatti gravi pur senza la collaborazione con la giustizia
2020
Il presente lavoro prende in esame la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale con la quale si esottratto al meccanismo “ostativo” di cui all’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. la disciplina relativa alla concessione del beneficio del permesso premio previsto dall’ 30-ter ord. penit..
E stato deciso che la presunzione di pericolosita – stabilita dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. per il condannato che non collabora con la giustizia – non risulta di carattere assoluta, poiche tale presunzione puo essere superata allorquando il magistrato di sorveglianza individui elementi idonei ad escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti.
Ne segue che la presunzione di pericolosita del detenuto non collaborante non sia piu assoluta ma diventi relativa.
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