Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena.

2019 
italianoA partire dalla sent. n. 236/2016, poi confermata da numerosi altri arresti giurisprudenziali, la Corte costituzionale si e dotata di un'inedita tecnica di giudizio sulla cornice edittale della pena, capace di sanzionarne — se sproporzionata nel quantum — lo sviamento funzionale rispetto al suo finalismo rieducativo. Vede la luce, in tal modo, un sindacato di costituzionalita sulla misura della pena irrelato, a rime costituzionali « possibili » (e non piu « obbligate »), produttivo di un sostituto sanzionatorio d'immediata applicazione ad evitare vuoti di tutela penale, dalla natura provvisoria e transitoria rimanendo sempre nella disponibilita del legislatore optare per altra — e in ipotesi piu congrua — soluzione sanzionatoria. Gli evidenti progressi in termini di tutela costituzionale che questo cambio di stagione porta con se emergono da una sinossi con i limiti intrlnseci della precedente stagione giurisprudenziale, ingabbiata entro lo schema triadico del giudizio di ragionevolezza, il piu delle volte spiaggiata sulle rive di un'inappagante inammissibilita per rispetto integrale della discrezionalita legislativa, incapace di andare oltre alla formulazione di moniti, per lo piu inascoltati. Riaffiorano, pero, interrogativi ancora in attesa di una persuasiva risposta da parte dei giudici costituzionali: come giustificare l'efficacia erga omnes del nuevo delta punitivo, se frutto di una scelta tra varie altemative sanzionatone? Quale reazione maturera a Palazzo della Consulta in caso di dissensi giurisprudenziali verso la cornice edittale manipolata dalla Corte? Sapra il Giudice delle leggi reggere le conseguenze del prevedibilissimo scontro con un legislatore per il quale - da lempo - e piu facile proibire e severamente punire, che sanzionare in misura costituzionalmente proporzionata? EnglishWith judgement No. 236/2016, later confirmed by several other decisions, the Constitutional Court embraced a new approach to judging the measure of punishment. The penalty is unlawful when it is not proportional to an hence is contrary to its rehabilitation purpose. This essay compares the new legal orientation with the previous one, when issues of constitutionality were declared inadmissible as a result of the prevalence of the legislative discretionary power. It highlights an unquestionable progress from the point of view of constitutional protection, but it also emphasizes the unresolved problems of the new interpretative direction.
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