La transazione fiscale nel prisma delle procedure concorsuali

2019 
L’obiettivo principale del presente lavoro si presenta in realta duplice, avendo un obiettivo generale ed uno maggiormente specifico. Per quanto concerne quello generale, nella ricerca si approfondiscono i profili di maggiore criticita dell’istituto della transazione fiscale (rectius del trattamento dei crediti tributari e contributivi) ex art. 182ter l.f. allorquando venga calato nelle procedure concorsuali o paraconcorsuali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, fornendo una visione sistematica di quelli che sono tutt’ora i problemi sollevati dalla disposizione e tentando, laddove consentito dalle tecniche interpretative, di fornire una possibile soluzione. A tal riguardo, quindi, ruolo di primo piano e assunto dall’esame delle modifiche normative registratesi nel 2016 le quali hanno inciso profondamente nell’architettura generale della norma cosi originando, per un verso, criticita del tutto inedite e, per altro verso, mutando sensibilmente quelle gia note. Per quanto concerne invece il secondo, obiettivo specifico della ricerca e lo studio e l’indagine della tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione finanziaria in seno all’art. 182ter l.f., in uno con i conseguenti risvolti processuali da essa derivanti. A tal fine, si e reso anzitutto necessario l’approfondimento di uno dei temi maggiormente dibattuti del diritto tributario, invero rappresentato dal principio di indisponibilita, variamente ricostruito gia a partire dall’Italia precostituzionale e sul quale si sono confrontati la massima parte degli studiosi della branca di riferimento. Ed infatti, tale studio rappresenta un crocevia obbligato tutte le volte in cui si approcci un istituto, quale e anche quello oggetto di attenzione, che supponga un qualsivoglia profilo dispositivo del credito tributario. Sotto questo profilo, l’analisi e poi stata supportata dall’approfondimento di altro e differente tema, anch’esso massimamente controverso, rappresentato dalla tipologia della funzione o, se si preferisce, dalla natura del potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione. Maggiormente nel dettaglio, si e reso dapprima necessario verificare gli approdi cui e pervenuta la piu autorevole dottrina amministrativistica in punto di funzione vincolata e funzione discrezionale, salvo dipoi rapportare i risultati ivi raggiunti alle specificita del fenomeno impositivo. Ed infatti, come piu diffusamente argomentato nel corso della trattazione, il concetto di “disponibilita del credito” e di “tipologia della funzione”, risultano invero inscindibilmente legati, tale per cui le reciproche interrelazioni devono essere costantemente tenute in considerazione, tanto per la formulazione delle conclusioni proposte, quanto per saggiare l’effettiva validita delle stesse. Individuata quindi la tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione in un’attivita rigidamente vincolata nei presupposti e semplicemente arricchita da elementi di discrezionalita tecnica, nonche negato un reale profilo dispositivo nel caso in esame, si e trattato di verificare quale ne fosse l’impatto sul versante processuale, verificando la tutelabilita (ed entro quali limiti) della posizione del contribuente a fronte dell’eventuale rifiuto espresso dall’Amministrazione. A tal fine, si e anzitutto verificata la presenza, invero tutt’altro che pacifica, di una posizione giuridica degna di effettiva tutela. Individuata questa, e stato necessario verificare quale fosse il giudice competente a conoscere la relativa domanda, prospettandosi prima facie come possibili tutte le alternative giurisdizionali caratterizzanti il nostro ordinamento. In questo senso, ruolo determinate e stato quindi svolto dall’esame dell’elaborazione, tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, che si e avuta in riferimento ai criteri di riparto della giurisdizione, in generale, ed ai limiti interni ed esterni della giurisdizione tributaria, in particolare. Dipoi, siffatta elaborazione e stata dipoi rapportata tanto con l’istituto oggetto di attenzione, quanto con i suoi diretti precedenti normativi quanto, ed ancora, con istituti ad esso affini, cosi rendendo possibile l’individuazione del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione nel caso in esame.
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