LA DISCIPLINA FISCALE DELLA MEDIAZIONE CIVILE

2012 
Come, ormai, ampiamente noto, l’istituto della mediazione civile, che ha avuto origine in sede comunitaria con la Direttiva 2008/52/CE cui e si e ispirato l’art. 60 della legge n. 69 del 2009, successivamente attuato con il D. Lgs. n. 28 del 2010, e teso alla composizione amichevole delle controversie attraverso un’attivita, detta di mediazione, svolta da un terzo imparziale e finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero alla formulazione di una proposta per la risoluzione delle liti in diversi ambiti(1). Tuttavia, occorre tener presente che la mediazione rappresenta uno strumento complementare e non alternativo rispetto alla giurisdizione, nel senso che il cittadino e libero di comporre o meno la controversia in maniera amichevole e, in caso di esito negativo del procedimento conciliativo, potra accedere alla tutela giudiziale dei propri diritti.(2) Pertanto, il successo del nuovo istituto e del tutto eventuale e dipende dall’effettivo raggiungimento dell’accordo tra le parti, che il legislatore ha incoraggiato con agevolazioni di varia natura, tra cui quelle di natura tributaria di cui agli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010. Il regime fiscale previsto, sicuramente di favore, e utilizzabile solamente da quelle mediazioni effettuate dagli organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia e svolte, quindi, da mediatori abilitati iscritti negli appositi registri. In particolare, l’art. 17 ha disposto, al comma 2, l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. E chiaro, quindi, che i predetti atti non sono soggetti nemmeno al versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. (1) L’ambito di applicazione della mediazione e abbastanza vasto in quanto concerne, ancorche con diversi momenti temporali di effettiva entrata in vigore, le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita, contratti assicurativi, bancari e finanziari; inoltre, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilita della domanda giudiziale (cfr. art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010). (2) L’obbligatorieta del tentativo di mediazione ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziale non sembra contrastare con i valori costituzionali che garantiscono il pieno e incondizionato accesso alla giustizia. Cio in quanto la procedura di mediazione delineata dal D. Lgs. n. 28/2010 sembra conformarsi all’orientamento espresso in piu occasioni dalla Corte costituzionale in ordine al rispetto del diritto di difesa in giudizio: cfr., tra le altre, Corte cost. n. 276/2000.
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