Associazioni 'Ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applica'Fivi dell'Art. 416 bis c.P.

2016 
EnglishThe expansion of the 'Ndrangheta phenomenon over and beyond its homeland requires that the criminal law science and case law address the question of the applicability of the Article 416 bis of the ltalian Criminal Code in the case of "delocalized mafia organizations" in non-traditional geographical areas. The author begins with a brief reconstruction of the organizational model adopted by the 'Ndrangheta in the North of Italy, and then provides an overview of possible solutions to the question of whether the identification of a typical 'Ndrangheta organizational structure is in itself a sufficient condition to apply the provisions of Art. 416 bis of the Italian Criminal Code also in the absence of evidence of an actual manifestation of the mafia method. The variety of possible answers to this question stems from a persistent interpretive conflict in the case law concerning the "ability to intimidate" requirement of 416 bis of the ltalian Criminal Codeo After providing a critical analysis of the main judicial interpretations of the elements that characterize the mafia methods established under the aforementioned article, the author concludes that, in order for Art. 416 bis of the ltalian Criminal Code to apply also in the case of classic mafia-type criminal organizations operating in non- typical Mafia contexts, the adoption of the mafia method should be ascertained without necessarily providing strict evidence of the local rootedness of the organi- zation or of an actual perception of its intimidating ability by the community. italianoIl fenomeno dell'espansione della 'ndrangheta al di fuori della terra di origine impone alla dottrina e alla giurisprudenza di interrogarsi sulla questione della applicabilita della fattispecie di associazione di stampo mafioso alle "rnafie deloca- lizzate" in aree geografiche non tradizionali. L'autore prende le mosse da una breve ricostruzione del modello organizzativo adottato dalla 'ndrangheta nell'Italia set- tentrionale, e procede nel vagliare le possibili soluzioni al quesito se l'accertamento di una struttura organizzativa tipicamente 'ndranghetista sia di per se idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., anche in mancanza della prova di una effettiva estrinsecazione del metodo mafioso. La diversita delle possibili risposte al quesito sollevato deriva dalla persistenza di un contrasto giurispruden- ziale circa il modo di intendere il requisito della capacita di intimidazione del sodalizio del quale si deve accertare la natura mafiosa. Dopo ayer analizzato in chiave critica i principali orientamenti interpretativi sugli elementi caratterizzanti il metodo mafioso, conc1usivamente l' Autore afferma che ai fini dell'applicazione dell'art. 416 bis C.p. anche alle ipotesi di organizzazioni "classiche" operanti in contesti tradizionalmente estranei all'infiltrazione mafiosa occorrerebbe accertare una esteriorizzazione del metodo mafioso, senza pero richiedere la prova rigorosa del radicamento territoriale dell'associazione, ovvero dell'avvenuta percezione da parte dei consociati della sua capacita intimidatoria. italianoSOMMARIO: 1. Premessa. - 1. La problematica socio-criminologica. - 2. Il fenomeno della 'ndrangheta nel Nord Italia: il caso della "Lombardia", - 2.1. Segue. Attivita della 'ndrangheta in Piemonte: i casi decisi da Cass., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 14582, Cass., sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412 e Cass., sez. II, 3 marzo 2015, n. 31666. - II. La problematica giuridico-penale. - 3. La tesi della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso. - 4. La questione della rilevanza del contesto ambientale. - 5. L'orientamento che ritiene sufficiente una capacita d'intimidazione "potenziale", - 6. Gli orientamenti intermedio - 7. Brevi rilievi conc1usivi.
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