IL MALTRATTAMENTO DEL CONVIVENTE MORE UXORIO

2010 
La famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost. (cfr. C. cost. 18 novembre 1986 n. 237) cui possono estendersi, entro certi limiti ed a date condizioni, le norme poste a presidio o salvaguardia del nucleo familiare fondato sul matrimonio(1). E, dunque, oggi, superata la concezione tralaticia che negava valore ai rapporti affettivi spontanei non suggellati dal vincolo matrimoniale. Peraltro, a suo tempo, in margine all’art. 29 della Costituzione, vi fu chi autorevolmente scrisse: «Dal punto di vista logico–giuridico, ritengo che sia un gravissimo errore, che rimarra nel testo della Nostra Costituzione come un’ingenuita, quello di congiungere l’idea di una societa naturale – che si richiama al diritto naturale – colla frase successiva «fondata sul matrimonio» che e un istituto di diritto positivo(2). Parlare di una societa naturale che sorge dal matrimonio e una contraddizione in termini»(3). 1 Un noto giurista ricorse ad una metafora per sintetizzare il rapporto che il diritto intratteneva in quegli anni con l’istituzione famiglia: «la famiglia e un’isola che e solo lambita dalle onde del mare del diritto». Cfr. A.C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario Giuridico dell’Universita di Catania, 1949, III, 57. 2 V. BIN, La famiglia alle radici di un ossimoro, in www.personaedanno.it 3 P. CALAMANDREI, Atti Ass. Cost., 3283.
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